Sez. 2, Sentenza n. 712 del 17/03/1970 (Rv. 345943 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO INDIVIDUALE - CLAUSOLE DIFFORMI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - DISCIPLINA DISPOSTA DALL'ART 13 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - PREVALENZA DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO PIU FAVOREVOLE - CUMULABILITA DI UN COMPENSO SPECIALE PREVISTO DAL TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE - CONDIZIONI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO INDIVIDUALE - CLAUSOLE DIFFORMI DAI CONTRATTI COLLETTIVI - DISCIPLINA DISPOSTA DALL'ART 13 DELLA LEGGE N 1643 DEL 1962 - PREVALENZA DEL TRATTAMENTO COMPLESSIVO PIU FAVOREVOLE - CUMULABILITA DI UN COMPENSO SPECIALE PREVISTO DAL TRATTAMENTO MENO FAVOREVOLE - CONDIZIONI.*
Il principio, cui e informato l'art 13, comma terzo, della legge n 1643 del 1962 - al pari del comma secondo dell'art 2077 cod civ - non tende ad assicurare al dipendente i benefici che gli deriverebbero da una scissione del complessivo trattamento stabilito nel contratto collettivo, ma unicamente a far godere al lavoratore il trattamento, sia esso quello individuale o quello collettivo, di per se piu favorevole nella sua risultanza complessiva sicche, nel contrasto fra la disciplina posta nel contratto collettivo e quella risultante dal contratto individuale, si deve operare il confronto fra i trattamenti complessivi desumibili dalle due discipline, prescegliendo quella che comporta per il lavoratore il trattamento globale piu favorevole. Detta norma - al pari del richiamato art 2077 cod civ - non esclude in modo assoluto la possibilita di cumulare col trattamento globale piu favorevole un compenso aggiuntivo speciale previsto dal trattamento meno favorevole, purche si tratti di un elemento autonomo della retribuzione, strettamente collegato alla particolare qualita ed alla maggiore onerosita delle speciali mansioni del dipendente.*
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1962 num. 1643 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)