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Sez. L, Sentenza n. 5738 del 19/04/2001 (Rv. 546062 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE | Disciplina ex art. 2126 cod. civ. - Applicabilità ai rapporti di lavoro autonomo ancorché parasubordinato - Esclusione.
Stato
decisa il 2001-04-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546062-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - PRESTAZIONI DI FATTO CON VIOLAZIONE DI LEGGE

Le disposizioni dell'art. 2126 cod. civ. non trovano applicazione ai rapporti di lavoro autonomo, sia pure aventi le caratteristiche della parasubordinazione, trattandosi di norme a carattere eccezionale attinenti al lavoro subordinato.(Fattispecie relativa ad attività didattiche svolte da soggetto quale cultore della materia nell'ambito di collaborazione professionale con istituto universitario.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2126 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)