Sez. 2, Sentenza n. 32879 del 04/07/2007 Cc. (dep. 13/08/2007) Rv. 237762 - 01
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non sussiste - Art. 530, comma secondo, cod.proc.pen. - Interesse ad impugnare - Insussistenza - Ragioni.
IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE
Non sussiste un apprezzabile interesse dell'imputato ad impugnare una sentenza di assoluzione emessa ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.proc.pen., poiché detta statuizione conclusiva non potrebbe essere modificata, ancorché fosse acquisita la prova dell'innocenza dell'accusato. (Fattispecie nella quale l'imputata, avvocato accusato del reato di truffa in danno dei propri assistiti, era stata assolta ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod.proc.pen., "perché il fatto non sussiste").
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)