Sez. 6, Sentenza n. 4454 del 13/12/2004 Ud. (dep. 08/02/2005) Rv. 230821 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione per non aver commesso il fatto - Art.530 comma secondo cod. proc. pen. - Interesse ad impugnare - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Non sussiste l'interesse dell'imputato, assolto per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 comma secondo cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)