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Sez. 3, Sentenza n. 5709 del 26/09/1983 (Rv. 430613 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DISPENSA DELL'ATTORE DALL'ONERE PROBATORIO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-09-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430613-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - DISPENSA DELL'ATTORE DALL'ONERE PROBATORIO - CONDIZIONI.*

Affinché l'attore possa essere dispensato dall'Onere di provare un fatto costitutivo della sua pretesa, per effetto di implicita ammissione del convenuto, non è sufficiente che questi non abbia contestato specificamente il fatto medesimo, ma è necessario che abbia impostato il suo sistema difensivo su elementi ed argomentazioni incompatibili con il disconoscimento di quel fatto. (V 195/83, mass n 425020; (V 2346/77, mass n 386060).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)