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Sez. L, Sentenza n. 4014 del 03/11/1976 (Rv. 382674 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUNZIONE DI DANNO - CONFIGURABILITA - DOMANDA RITUALE E TEMPESTIVA DEL LAVORATORE - NECESSITA - PROPOSIZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE GIUSTIFICATA DALLA SOPRAVVENIENZA DELLA NORMATIVA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1976-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/382674-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRESUNZIONE DI DANNO - CONFIGURABILITA - DOMANDA RITUALE E TEMPESTIVA DEL LAVORATORE - NECESSITA - PROPOSIZIONE TARDIVA DELLA DOMANDA DI RIVALUTAZIONE GIUSTIFICATA DALLA SOPRAVVENIENZA DELLA NORMATIVA DEL NUOVO RITO DEL LAVORO - INAMMISSIBILITA.*

La normativa introdotta dal nuovo testo dell'art 429 cod proc civ, stabilendo che il giudice, quando pronunzia condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro 'deve determinare, oltre agli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito, condannando al pagamento relativo con decorrenza dal primo giorno della maturazione del dirittò, ha certamente operato una sostanziale modifica della disciplina generale dettata dall'art 1224 cod civ, introducendo una presunzione di danno che solleva il lavoratore dall'Onere probatorio implicito nella predetta disciplina e prescinde dalla Costituzione in mora: tuttavia non ha ricompreso il risarcimento del danno nella prestazione retributiva, ne ha derogato al principio fondamentale della domanda, in forza del quale il giudice puo pronunziare solo sulle domande ritualmente avanzate con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, o, al piu tardi, nel corso dello stesso, ove sul punto sia stato accettato il contraddittorio. Ne vale, a giustificare la tardiva proposizione della domanda di rivalutazione del credito di lavoro, il richiamo allo ius superveniens e, in particolare, alla disposizione contenuta nell'art 20 della legge n 533 del 1973, poiche la normativa sopravvenuta puo incidere soltanto, con una diversa regolamentazione giuridica, su una situazione di fatto che sia stata ritualmente dedotta in giudizio, mentre l'art 20 citato, il quale prevede l'immediata applicazione delle norme introdotte con la legge n 533 del 1973, riguarda solo la disciplina transitoria dei conflitti processuali, cosi come e dato desumere dalla sua collocazione per il titolo e la rubrica, dal testuale riferimento ai giudizi in corso e pendenti e alle regole della Competenza, nonche dai lavori preparatori. (V 1557/76, mass n 380305).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)