Sez. L, Sentenza n. 2917 del 09/06/1978 (Rv. 392340 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRECETTO PROCESSUALE IMMEDIATAMENTE OPERATIVO NEI GIUDIZI IN CORSO - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERVI ANCHE D'UFFICIO - LIMITI - MANCATA DETERMINAZIONE IN APPELLO DEL MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - OMISSIONE DI PREVIA DOMANDA SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - PRECETTO PROCESSUALE IMMEDIATAMENTE OPERATIVO NEI GIUDIZI IN CORSO - CONSEGUENZE - GIUDIZIO DI APPELLO - OBBLIGO DEL GIUDICE DI PROVVEDERVI ANCHE D'UFFICIO - LIMITI - MANCATA DETERMINAZIONE IN APPELLO DEL MAGGIOR DANNO PER SVALUTAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE - AMMISSIBILITA - OMISSIONE DI PREVIA DOMANDA SUL PUNTO - IRRILEVANZA.*
L'art 429, comma terzo, cod proc civ (nel testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533) ove dispone che il giudice, quando pronunzia sentenza di condanna al pagamento di somme di danaro per crediti di lavoro deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, anche il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore, per la diminuzione del valore del suo credito, non si limita a riconoscere un diritto sostanziale del lavoratore, ma introduce pure un precetto di natura processuale immediatamente operativo nei giudizi in corso attribuendo direttamente al giudice del merito il potere dovere di provvedere anche d'ufficio ed in grado d'appello, alla rivalutazione dei crediti di lavoro, salvo che risulti una inequivoca volonta contraria del creditore, espressa od implicita. E pertanto ammissibile il motivo di ricorso per Cassazione con il quale il lavoratore si dolga della mancata Determinazione in appello di quel maggior danno pure in difetto di una sua precedente domanda in tal senso. (Conf 96/77, mass n 383602; (Conf 3788/76, mass n 382486; (Conf 3215/76, mass n 382008; (Conf 2322/75, mass n 376169; (Conf 309/77, mass n 386215; (contra 4014/76, mass n 382674; (contra 3785/76, mass n 382483; (contra 1557/76, mass n 380305).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)