Sez. L, Sentenza n. 1557 del 29/04/1976 (Rv. 380305 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPECIALE DISCIPLINA - PRESUNZIONE DI DANNO E RIMOZIONE DEL LIMITE ALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO IN DIPENDENZA DELLA COSTITUZIONE IN MORA EX ART 1224 COD CIV - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - SPECIALE DISCIPLINA - PRESUNZIONE DI DANNO E RIMOZIONE DEL LIMITE ALL'AMMONTARE DEL RISARCIMENTO IN DIPENDENZA DELLA COSTITUZIONE IN MORA EX ART 1224 COD CIV - DEROGA AL PRINCIPIO DELLA DOMANDA - ESCLUSIONE - FATTISPECIE.*
Il legislatore, con la norma contenuta nel nuovo testo dell'art 429, terzo comma, cod proc civ, non ha inteso affatto eliminare la distinzione tra 'credito di lavorò e 'dannò per il ritardo nel relativo adempimento, considerando quest'ultimo come sostanzialmente e necessariamente compreso nel primo, ma si e limitato a stabilire che, nella liquidazione del danno, il giudice 'devè tener conto dell'eventuale 'diminuzione di valorè del credito del lavoratore, con riferimento, in ogni caso, 'al giorno della maturazione del dirittò: il che vale, senza dubbio, a modificare, in materia di controversie di lavoro, la disciplina dell'Azione, gia prevista dall'art 1224 cod civ, con l'introdurre una presunzione di danno che dispensa il lavoratore dall'Onere probatorio implicito nella disciplina medesima, e col rimuovere, inoltre, ogni limite all'ammontare del risarcimento in dipendenza della Costituzione in mora ordinariamente richiesta dall'art 1224 citato, ma non vale a significare una deroga, sebbene implicita, alla norma dell'art 101 cod proc civ, secondo cui il relativo diritto puo farsi valere solo attraverso la proposizione di una domanda specifica, fondata su un titolo ben distinto dal rapporto da cui trae origine il credito di lavoro. (nella specie la suprema Corte, rilevata la Mancanza di qualsiasi gravame in ordine alla liquidazione del danno effettuata dal giudice di primo grado, ha escluso che il giudice d'appello potesse procedere alla rivalutazione del credito di lavoro in virtu del solo ius superveniens).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 101, Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)