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Sez. L, Sentenza n. 8761 del 09/08/1995 (Rv. 493627 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Criterio letterale - Carattere prioritario - Ulteriore criterio interpretativo - Inammissibilità - Fattispecie relativa agli artt. 19 e 20 C.C.N.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'E.N.E.L. in tema di attribuzione degli aumenti biennali di anzianità convenzionale.
Stato
decisa il 1995-08-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/493627-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

Nella ricerca della comune volontà delle parti stipulanti un contratto collettivo, il criterio prioritario di ermeneutica è il senso letterale della pattuizione, poiché, quando il significato delle parole è chiaro ed univoco, e quindi tale da rendere, di per sè stesso, palese l'effettiva volontà dei contraenti, un'ulteriore interpretazione è inammissibile perché condurrebbe il giudice a sostituire la propria opinione soggettiva alla volontà delle parti. (Nella specie è stata cassata la decisione di merito, che, in sede di rinvio da precedente annullamento, aveva ritenuto, alla stregua degli artt. 19 e 20 del C.C.N.L. 1 agosto 1979 per i dipendenti dell'Enel, che l'attribuzione degli aumenti biennali di anzianità convenzionale prescindesse dall'effettiva frequenza dei corsi di studi ivi considerati).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 2067

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)