diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 7270 del 05/08/1994 (Rv. 487668 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE | Limiti - Fattispecie relativa all'art. 4 dell'accordo sindacale E.N.E.L. del 15 novembre 1984 in tema spettanza dell'indennità ivi prevista, connessa alla sovrapposizione di orario determinata dal passaggio delle consegne al cambio di turno.
Stato
decisa il 1994-08-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/487668-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITÀ IN CASSAZIONE

In tema d'interpretazione del contratto, la parte che denunci in Cassazione l'erronea determinazione, in sede di merito, della volontà negoziale, è tenuta ad indicare quali canoni ermeneutici o quali criteri interpretativi siano stati violati; in mancanza, l'individuazione della volontà contrattuale - che avendo ad oggetto una realtà fenomenica ed obiettiva si risolve in un accertamento di fatto, istituzionalmente riservato al giudice di merito - è censurabile non già quando le ragioni addotte a sostegno della decisione sono diverse da quelle propugnate dalla parte, bensì, allorché esse manchino o siano insufficienti, ovvero siano inficiate da contraddittorietà logica o giuridica. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto correttamente applicati i canoni di ermeneutica contrattuale di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., da parte dei giudici di merito che, nell'interpretare l'art. 4 dell'accordo sindacale E.N.E.L. del 15 novembre 1984, recepito poi dal C.C.N.L. del 22 aprile 1986, avevano ritenuto che l'indennità ivi prevista, connessa alla sovrapposizione di orario determinata dal passaggio delle consegne al cambio di turno, spettasse, per gli addetti all'area distribuzione, a tutte le categorie di inquadramento, con la sola esclusione di quelle inferiori alla categoria B2, nella misura del 6 per cento per i preposti al turno e del 3 per cento per i turnisti).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)