Sez. 1, Sentenza n. 11200 del 20/11/1990 (Rv. 469824 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - RIPETIZIONE DI IMPOSTA GIÀ PAGATA - INAPPLICABILITÀ.*
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI - CONDONO EX D.L. 5 NOVEMBRE 1973 N. 660 (CONVERTITO IN LEGGE 19 DICEMBRE 1973 N. 823) - AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - RIPETIZIONE DI IMPOSTA GIÀ PAGATA - INAPPLICABILITÀ.*
Il condono fiscale, di cui al d.l. 5 novembre 1973 n. 660 (convertito in legge 19 dicembre 1973 n. 823), è applicabile solo nell'ipotesi in cui ricorrano i due requisiti della pendenza di una controversia sulla fondatezza di una pretesa tributaria e del mancato versamento dell'imposta, e, pertanto, non può essere invocato nelle controversie aventi ad oggetto la ripetizione di un'imposta già pagata, anche se il versamento sia stato effettuato dal contribuente per evitare l'esecuzione in pendenza della opposizione proposta avverso l'ingiunzione fiscale e con riserva di ripetizione. (Conf 4482/88, mass n 459445; (Conf 5072/87, mass n 453672; (Conf 785/85, mass n 438984).*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 6 CORTE COST., Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 10, Decreto Legge 05/11/1973 num. 660 art. 11, Legge 19/12/1973 num. 823 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)