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Sez. 1, Sentenza n. 4997 del 06/05/1991 (Rv. 472018 - 01)

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - In genere | Atto introduttivo del giudizio di primo grado - Inosservanza del termine dilatorio a comparire - Rimessione della causa al giudice di primo grado - Esclusione.
Stato
decisa il 1991-05-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/472018-01

Impugnazioni civili - Appello - Poteri del collegio - In genere

Il giudice di appello, il quale rilevi la nullità della citazione introduttiva del giudizio di primo grado, per inosservanza del termine dilatorio a comparire, non sanata ai sensi dell'art. 164, secondo comma cod. proc. civ., deve limitarsi a dichiarare la nullità stessa e quella, conseguente, del giudizio di primo grado, senza poter rimettere la causa al primo giudice - non essendo tale vizio riconducibile ad alcuna delle ipotesi di cui agli artt. 353 e 354 cod. proc. civ. - né giudicare egli stesso nel merito, con inammissibile violazione del principio del doppio grado di giurisdizione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 354 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)