Sez. L, Sentenza n. 14499 del 23/12/1999 (Rv. 532495 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA | Richiesta di avviamento da parte del datore di lavoro - Presupposto di legittimità dell'avviamento stesso - Denuncia semestrale del personale occupato - Distinzione - Formulazione della richiesta come clausola aggiuntiva della denuncia - Ammissibilità - Sussistenza di un'esplicita volontà al riguardo del datore di lavoro - Necessità - Relativo accertamento da parte del giudice di merito - Obbligatorietà - Conseguenze - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - CIECHI, INVALIDI E MUTILATI - ASSUNZIONE OBBLIGATORIA
Con riguardo al collocamento obbligatorio, disciplinato dalla legge n. 482 del 1968, la richiesta del datore di lavoro di avviamento di personale protetto, costituente l'indefettibile presupposto di legittimità del provvedimento di avviamento, va tenuta distinta dalle denunce semestrali del personale occupato che lo stesso datore di lavoro ha l'obbligo di inviare periodicamente all'U.P.L.M.O., ancorché sia possibile che queste ultime contengano, come clausola aggiuntiva rispetto al loro contenuto tipico, anche la richiesta in questione purché dal tenore della dichiarazione possa desumersi l'inequivoca formulazione di un'esplicita volontà al riguardo del datore di lavoro. Ne consegue che nell'ipotesi in cui denuncia e richiesta siano contenute nel medesimo atto, l'atto di avviamento al lavoro non può essere ritenuto illegittimo per mancanza della prescritta richiesta di avviamento in assenza di uno specifico accertamento in ordine alla effettiva volontà manifestata dal datore di lavoro. (Nella specie la S.C. ha cassato la sentenza impugnata che, decidendo circa una denuncia semestrale nella quale si precisava che essa dovesse valere anche come richiesta ai sensi dell'art. 16 della legge n. 482 del 1968, aveva ritenuto che tale atto non potesse essere inteso anche come richiesta di avviamento ed aveva conseguentemente dichiarato illegittimo il successivo atto di avviamento al lavoro della ricorrente, senza svolgere alcuna indagine diretta ad accertare quale fosse l'effettiva volontà manifestata dal datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Legge 02/04/1968 num. 482 art. 16 CORTE COST., Legge 02/04/1968 num. 482 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)