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Sez. 1, Sentenza n. 1943 del 04/04/1979 (Rv. 398346 - 01)

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - PLURALITA DI DOMANDE O DI CONTROVERSIE, ALCUNE DI COMPETENZA ARBITRALE ED ALTRE DI COMPETENZA DELL'AGO, LEGATE DA UN VINCOLO DI CONNESSIONE - ATTRAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE O CONTROVERSIE NELLA SFERA DELLA COMPETENZA DELL'AGO - APPALTO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DURATA DEL RAPPORTO, A CREDITI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMUNE APPALTANTE ED AL CREDITO DI QUEST'ULTIMO VERSO L'APPALTATORE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI NON ANCORA VERSATI - DEVOLUZIONE AD UN COLLEGIO ARBITRALE - EMISSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UN'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER IL CREDITO IN QUESTIONE - OPPOSIZIONE DELL'APPALTATORE FONDATA SULLA ILLEGITTIMITA FORMALE E SULLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI SOSTANZIALI DELL'INGIUNZIONE - CONNESSIONE TRA I DUE PROCEDIMENTI - DEVOLUZIONE ALL'AGO DELL'INTERA CONTROVERSIA.*
Stato
decisa il 1979-04-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/398346-01

COMPETENZA CIVILE - CONNESSIONE DI CAUSE - PLURALITA DI DOMANDE O DI CONTROVERSIE, ALCUNE DI COMPETENZA ARBITRALE ED ALTRE DI COMPETENZA DELL'AGO, LEGATE DA UN VINCOLO DI CONNESSIONE - ATTRAZIONE DI TUTTE LE DOMANDE O CONTROVERSIE NELLA SFERA DELLA COMPETENZA DELL'AGO - APPALTO PER LA RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE DI CONSUMO - CONTROVERSIA RELATIVA ALLA DURATA DEL RAPPORTO, A CREDITI DELL'APPALTATORE VERSO IL COMUNE APPALTANTE ED AL CREDITO DI QUEST'ULTIMO VERSO L'APPALTATORE PER IL PAGAMENTO DEI TRIBUTI NON ANCORA VERSATI - DEVOLUZIONE AD UN COLLEGIO ARBITRALE - EMISSIONE DA PARTE DEL COMUNE DI UN'INGIUNZIONE DI PAGAMENTO PER IL CREDITO IN QUESTIONE - OPPOSIZIONE DELL'APPALTATORE FONDATA SULLA ILLEGITTIMITA FORMALE E SULLA CARENZA DEI PRESUPPOSTI SOSTANZIALI DELL'INGIUNZIONE - CONNESSIONE TRA I DUE PROCEDIMENTI - DEVOLUZIONE ALL'AGO DELL'INTERA CONTROVERSIA.*

Il vincolo di connessione fra piu domande o fra piu controversie, alcune di Competenza arbitrale ed altre di Competenza del giudice ordinario, comporta che la Competenza di quest'ultimo assorbe ed esclude la Competenza arbitrale, ancorche si verta solo in ipotesi di connessione cosiddetta impropria, per la presenza, nelle diverse cause, di una o piu questioni identiche, dalla cui soluzione dipenda, totalmente o parzialmente, la decisione. Pertanto, in tema di appalto per la riscossione delle imposte di consumo, qualora si verifichi la devoluzione a un collegio arbitrale di una controversia inerente alla durata del rapporto, a crediti dell'appaltatore verso il comune appaltante, ed al credito di quest'ultimo verso il primo per il pagamento del carico tributario non ancora versato, ma per l'emissione da parte del comune di un'ingiunzione di pagamento per tale credito, ai sensi del RD 14 aprile 1910 n 639, si instauri giudizio di opposizione, promosso dall'appaltatore per contestare la legittimita formale ed i presupposti sostanziali dell'ingiunzione, con riproposizione di alcune delle questioni oggetto della clausola compromissoria, deve ravvisarsi fra i due procedimenti un rapporto di connessione, nel senso specificato, il quale implica che il giudice ordinario, esclusivamente competente sull'opposizione, deve conoscere anche della causa deferita ad arbitri, in virtu del menzionato principio di assorbimento della Competenza arbitrale. (V 2566/74, mass n 370992; (V 569/71, mass n 350280).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 40 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 103, Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)