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Sez. 1, Sentenza n. 1972 del 14/03/1985 (Rv. 439885 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE ALL'ESPROPRIATO DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONDANNA PER LA DIFFERENZA - INTERESSI MORATORI RELATIVI - SPETTANZA - INTERESSE CORRISPETTIVI PER LA RESTANTE PARTE - DECORRENZA.*
Stato
decisa il 1985-03-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/439885-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DEPOSITO - DETERMINAZIONE (STIMA) - INTERESSI - GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE ALLA STIMA - ATTRIBUZIONE ALL'ESPROPRIATO DI UNA SOMMA MAGGIORE DI QUELLA DEPOSITATA PRESSO LA CASSA DEPOSITI E PRESTITI - CONDANNA PER LA DIFFERENZA - INTERESSI MORATORI RELATIVI - SPETTANZA - INTERESSE CORRISPETTIVI PER LA RESTANTE PARTE - DECORRENZA.*

Il deposito presso la cassa depositi e prestiti delle somme dovute a titolo d'indennità di espropriazione ha, dalla data in cui è compiuto, effetto liberatorio per l'espropriante. Ne consegue che, quando in esito al giudizio di opposizione alla stima venga riconosciuta all'espropriato una somma maggiore di quella determinata dal decreto di espropriazione, la condanna dell'espropriante deve essere limitata alla differenza fra l'indennità complessiva e quella già depositata, e che solo su tale differenza possono essere attribuiti interessi moratori, mentre per la restante parte decorrono gli interessi corrispettivi fin dalla data del relativo versamento, secondo l'ordinamento della suddetta cassa. (V 3825/83, mass n 428744).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 CORTE COST., Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 39, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 48, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 49, Legge 25/06/1865 num. 2359 art. 51 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)