Sez. 4, Sentenza n. 11181 del 19/01/2005 Cc. (dep. 22/03/2005) Rv. 231047 - 01
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Videoregistrazioni - Realizzazione mediante videocamera in abitazione privata - Ambito di operatività - Attività diretta alla captazione di messaggi anche gestuali - Utilizzabilità - Ragioni.
PROVE (Cod. proc. pen. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - IN GENERE
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili i risultati delle videoregistrazioni effettuate con videocamera all'interno di una abitazione privata, in quanto esse sono previste dal vigente codice di rito il quale, autorizzando, ex art. 266, comma secondo, l'intercettazione delle comunicazioni, e non delle sole conversazioni tra presenti, comprende nel proprio ambito, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale. (La Corte ha osservato che la disciplina processuale delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche se effettuate mediante videoregistrazioni, non contrasta con gli art. 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonchè l'ordine e la prevenzione dei reati).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)