Sez. 1, Sentenza n. 16965 del 29/01/2003 Ud. (dep. 10/04/2003) Rv. 224240 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE | Intercettazioni ambientali - Videoregistrazioni - Realizzazione mediante videocamera in abitazione privata - Ambito di operatività - Attività diretta alla captazione di messaggi anche gestuali - Utilizzabilità - Ragioni.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - IN GENERE
In tema di intercettazioni ambientali, sono utilizzabili i risultati delle video-registrazioni effettuate con videocamera all'interno di una abitazione privata, in quanto esse sono previste dal vigente codice di rito il quale, autorizzando, ex art.266, comma 2, l'intercettazione delle comunicazioni - e non delle sole conversazioni tra presenti - comprende nel proprio ambito previsionale, non solo la comunicazione convenzionale mediante l'uso del linguaggio, ma anche quella gestuale, mentre non regola, con conseguente inutilizzabilità processuale, ogni altra captazione di immagini non avente natura di messaggio intenzionalmente trasmesso da un soggetto ad un altro. Nè tale regolamentazione delle intercettazioni delle comunicazioni tra presenti, anche effettuate mediante video-registrazioni, contrasta con gli articoli 14 e 15 Cost. e 8 Conv. eur. dei diritti dell'uomo, i quali stabiliscono che i diritti all'inviolabilità del domicilio e la segretezza di ogni forma di comunicazione possono essere limitati, per atto motivato dell'autorità giudiziaria, al fine di salvaguardare la sicurezza nazionale nonché l'ordine e la prevenzione dei reati.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 com. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 614, Costituzione art. 14, Costituzione art. 15, Conv. Eur. Dir. Uomo art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)