Sez. 6, Sentenza n. 7691 del 21/01/2004 Cc. (dep. 23/02/2004) Rv. 229003 - 01
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE | Riprese videofilmate - Prove non disciplinate dalla legge - Configurabilità come intercettazioni - Esclusione - Conseguenze.
PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI PROVA - DOCUMENTI - PROVA DOCUMENTALE
Le riprese videofilmate costituiscono, ai sensi dell'art. 189 cod. proc. pen., prove documentali non disciplinate dalla legge, come tali non soggette alle disposizioni che regolano l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni, e dunque, quando non sussistano limiti connessi all'inviolabilità del domicilio, possono essere liberamente disposte ed effettuate. Ne consegue che non è configurabile alcuna sanzione di inutilizzabilità quando dette riprese siano state realizzate a seguito di informazioni fornite da anonimi. (Conf. sez. VI, 21 gennaio 2004, Muscolino, non massimata)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 189 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 189 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 234 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 234 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 266 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 266 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 333, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 333
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)