Sez. L, Sentenza n. 3184 del 05/04/1996 (Rv. 496824 - 01)
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO | Efficacia ex lege n.443 del 1985 - Tenore letterale della norma - Confronto con il testo della legge n. 860 del 1956 - Costitutività dell'iscrizione - Configurabilità- Effetti limitati alle sole agevolazioni - Insussistenza.
ARTIGIANATO - IMPRESA ARTIGIANA - ISCRIZIONE NELL'ALBO
L'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane istituito a norma dell'art. 5 della legge - quadro per l'artigianato(legge 8 agosto 1985, n.443) ha carattere costitutivo, alla stregua della letterale formulazione del comma 5 del suddetto articolo (anche al confronto dell'art.5 della precedente legge 25 luglio 1956, n.860, secondo il quale la qualifica artigiana è "comprovata" dall'iscrizione all'albo) ed una portata generale e non limitata alla concessione delle agevolazioni in favore di tale categoria d'imprese, deponendo in tal senso: 1)i lavori preparatori della legge, dai quali risulta che il testo sottoposto all'approvazione parlamentare prevedeva quale condizione per le suddette agevolazioni l'iscrizione all'albo anche prima che ne fosse affermato, a seguito di emendamento, il carattere costitutivo, al quale, pertanto, conformemente all'intenzione del legislatore devono riconoscersi finalità ulteriori rispetto a quelle già garantite a prescindere dalla nuova formulazione della legge, pena l'inutilità della stessa; 2)la coordinata lettura del menzionato comma quinto dell'art.5 e del comma sesto dell'art. 13 stessa legge, il quale mentre esclude dall'ambito di efficacia della legge le regioni a statuto speciale e le province autonome con competenza primaria in materia di artigianato, stabilisce tuttavia che anche in esse l'efficacia costitutiva dell'iscrizione agli albi disciplinati nei rispettivi ordinamenti fa stato "ad ogni effetto di legge", così rendendo ingiustificata e quindi irragionevole una più limitata efficacia di tale iscrizione nel restante territorio nazionale.
Riferimenti normativi: Legge 25/07/1956 num. 860 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 13 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)