Sez. 1, Sentenza n. 8210 del 22/07/1993 (Rv. 483271 - 01)
Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo | Albo provinciale - Modificazioni - Natura - Impresa artigiana - Sede - Spostamento in un'altra città della medesima provincia - Beni di produzione propria - Vendita nei locali di produzione o in locali ad essi contigui - Agevolazione ex art. 5, comma sesto, della legge n. 443 del 1985 - Applicabilità - Condizioni.
Artigianato - Impresa artigiana - Iscrizione nell'albo
Le modificazioni all'albo provinciale delle imprese artigiane dalle quali derivino effetti pubblicistici hanno natura costitutiva, così come previsto per l'iscrizione all'albo dall'art. 5, comma quarto, della legge 8 agosto 1985 n. 443. Pertanto, con riguardo alla vendita, da parte di imprese artigiane iscritte all'albo, di beni di produzione propria nei locali di produzione o in locali ad essi contigui, l'agevolazione prevista dall'art. 5, comma sesto, della legge citata (esenzione dall'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971 n. 426) non è applicabile all'impresa artigiana già iscritta in un albo provinciale la quale abbia spostato la sua sede in un'altra città della medesima provincia, finché la competente commissione non abbia favorevolmente deliberato, ai sensi dell'art. 7 della legge n. 443 del 1985, sulla domanda di modifica della sede dell'impresa ovvero sia inutilmente trascorso il termine di sessanta giorni dalla domanda.
Riferimenti normativi: Legge 11/06/1971 num. 426 art. 24 CORTE COST., Legge 08/08/1985 num. 443 art. 3, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 5, Legge 08/08/1985 num. 443 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)