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Sez. 2, Sentenza n. 30453 del 26/06/2003 Cc. (dep. 21/07/2003) Rv. 226505 - 01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME | Decorrenza del termine per impugnare - Diversità di scadenza per l'imputato e per il difensore - Notifica al solo imputato - Termine unitario.
Stato
decisa il 2003-06-26
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226505-01

PROVE (COD. PROC. PEN. 1988) - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - DECRETO - RICHIESTA DI RIESAME

In tema di riesame di un provvedimento di sequestro probatorio, qualora il momento dell'effettiva conoscenza dell'esecuzione della misura - rilevante ai fini della decorrenza del termine per proporre l'impugnazione - sia diverso per l'imputato e per il suo difensore deve ritenersi applicabile la disciplina di cui all'art. 585 comma terzo cod. proc. pen. secondo cui vale per entrambi il termine che scade per ultimo, in tutti i casi in cui una norma imponga di portare a formale conoscenza dell'atto sia l'uno che l'altro. Ne consegue che qualora nessuna norma imponga la notifica del provvedimento al difensore dell'indagato, come nel caso del sequestro a differenza di quanto previsto per le misure cautelari personali, il termine utile per impugnare è necessariamente unitario e coincide con quello valido per l'imputato, unico soggetto che deve essere portato a conoscenza formale del provvedimento.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 324 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 com. 3, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 585 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)