Sez. L, Sentenza n. 12920 del 04/09/2003 (Rv. 566554 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE | Principio di onnicomprensività della retribuzione - Esclusione - Lavoro notturno prestato secondo turni periodici - Maggiorazioni retributive - Inclusione nella retribuzione normale o ordinaria - Calcolo ai fini del trattamento retributivo nel periodo feriale - Condizioni - Specifico riferimento della contrattazione collettiva alla retribuzione normale - Necessità - Fattispecie relativa al lavoro notturno prestato dai dipendenti delle Poste Italiane SpA.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - RETRIBUZIONE - LAVORO STRAORDINARIO, NOTTURNO, FESTIVO E NEL PERIODO FERIALE
Nel nostro ordinamento non esiste un principio generale ed inderogabile di onnicomprensività della retribuzione. Ne consegue che, ai fini del riconoscimento del diritto dei lavoratori subordinati al computo nella base di calcolo della retribuzione per il periodo feriale della maggiorazione per lavoro notturno, non è sufficiente la constatazione della normalità, e cioè della sistematicità e non occasionalità di detta prestazione, svolta secondo turni periodici, e della erogazione della relativa indennità, occorrendo anche che la contrattazione collettiva faccia riferimento, al fine considerato, alla retribuzione normale (o, come altrimenti indicata, ordinaria o di fatto o globale di fatto).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)