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Sez. 2, Sentenza n. 1066 del 10/02/1983 (Rv. 425852 - 01)

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA RELATIVA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1983-02-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425852-01

PROVA CIVILE - RENDIMENTO DEI CONTI - PROCEDURA RELATIVA - APPLICABILITÀ - CONDIZIONI.*

L'istituto del rendiconto opera per previsione espressa esclusivamente in relazione a determinati specifici rapporti giuridici, caratterizzati in genere da una situazione di amministrazione di beni altrui, con la conseguenza che, fuori di questi casi, la procedura di cui agli artt. 263 e seguenti cod. proc. civ. è meramente facoltativa e l'ammissione del rendiconto rientra nei poteri discrezionali del giudice del merito, che può preferire il ricorso ad altri mezzi di prova. Tale principio vale anche in tema di divisione ereditaria, poiché l'art. 723 cod. civ. prescrive solo che i condividenti, nel corso delle operazioni divisionali, si debbono rendere i conti, ma non stabilisce affatto le modalità del rendiconto. (V 1890/80, mass n 405507; (V 869/79, mass n 397036; (V 868/76, mass n 379541).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 723, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)