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Sez. 1, Sentenza n. 6550 del 09/06/1995 (Rv. 492779 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA | Dichiarazione della madre e esistenza di rapporti tra questa e il presunto padre all'epoca del concepimento - Utilizzazione come fonte di prova - Ammissibilità - Limiti.
Stato
decisa il 1995-06-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/492779-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITÀ E MATERNITÀ - PROVA

In tema di dichiarazione giudiziale di paternità, l'art. 269 cod. civ. - secondo cui la sola dichiarazione della madre e la sola esistenza di rapporti tra questa ed il presunto padre all'epoca del concepimento non costituiscono prova della paternità naturale - non solamente non esclude che tali circostanze, nel concorso di altri elementi presuntivi, possano essere valutate dal giudice del merito come elementi di conferma del proprio convincimento circa la sussistenza della paternità naturale, ma a maggior ragione non preclude l'utilizzazione, quanto meno come fonte sussidiaria di prova, di testimonianza "de relato", la cui attendibilità e rilevanza vanno verificate in concreto nel quadro di una valutazione globale delle risultanze di causa, specialmente quando i fatti riferiti siano stati appresi dai testi in epoca non sospetta.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 269 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)