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Sez. 1, Sentenza n. 566 del 25/01/1979 (Rv. 396692 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE PER ENTRAMBI I MOTIVI - POTERI RELATIVI DEL GIUDICE DI RINVIO - DISTINZIONE.*
Stato
decisa il 1979-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/396692-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CASSAZIONE PER ENTRAMBI I MOTIVI - POTERI RELATIVI DEL GIUDICE DI RINVIO - DISTINZIONE.*

Al fine dell'individuazione dell'estensione e dei limiti della potestas iudicandi del giudice di rinvio, e necessario distinguere a seconda che la Cassazione della precedente sentenza di merito sia stata pronunciata per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione su punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e l'altra ragione. Nella prima ipotesi, quel giudice e chiamato solo ad applicare il principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione, fermi restando l'accertamento e la valutazione dei fatti compiuti dalla sentenza annullata; nella seconda, e investito degli stessi poteri del giudice della sentenza cassata, e, quindi, non solo puo valutare liberamente i fatti gia accertati, ma puo anche indagare su altri fatti, nei limiti in cui nuove prove nel giudizio di rinvio sono ammesse dall'art 394 cod proc civ, cosi come puo decidere la controversia in base a nuovi presupposti obiettivi, purche dipendenti dal contenuto della sentenza di Cassazione; nella terza ipotesi, e bensi vincolato ad uniformarsi al principio di diritto, esplicitamente od implicitamente enunciato nella sentenza che ha disposto il rinvio, ma, rispetto ai punti ritenuti dalla stessa sentenza decisivi e non congruamente esaminati, se non puo rimetterne in discussione il carattere di decisorieta, ha il potere di procedere ad una nuova valutazione dei fatti gia acquisiti, e di quegli altri fatti la cui acquisizione nel giudizio di rinvio si renda necessaria in relazione alle direttive impartite dalla suprema Corte. (V 1113/77, mass n 384763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)