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Sez. 3, Sentenza n. 1182 del 18/02/1980 (Rv. 404672 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1980-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404672-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - EFFETTI.*

Quando la Cassazione di una sentenza sia avvenuta per vizi di motivazione, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni gia operati e non importa, ovviamente entro i limiti segnati dallo art 394 cod proc civ, alcun vincolo per il giudice di rinvio, il quale, se non puo astenersi dal prendere in considerazione quegli elementi dei quali la sentenza di Cassazione abbia rilevato l'omesso o insufficiente esame, pronunciando una decisione di annullamento in relazione alla loro potenziale decisivita per una diversa definizione della controversia, ha, pero, il potere-dovere non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nei precedenti gradi di giudizio, ma anche di indagare su altri fatti, ai fini di un complessivo apprezzamento di essi in concorso con quelli gia accertati ed in funzione della pronuncia che deve sostituire quella cassata. (Conf 566/79, mass n 396692; (Conf 5733/78, mass n 395527; (Conf 1676/78, mass n 391082).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)