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Sez. 3, Sentenza n. 4711 del 22/07/1981 (Rv. 415446 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RISPETTIVA ESTENSIONE DEI POTERI.*
Stato
decisa il 1981-07-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415446-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIOLAZIONE DI NORME DI DIRITTO - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - RISPETTIVA ESTENSIONE DEI POTERI.*

I limiti dei poteri attribuiti al giudice di rinvio sono diversi, a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l'una e per l'altra ragione. Nella prima ipotesi, egli e tenuto soltanto ad uniformarsi, ai sensi del primo comma dell'art 384 cod proc civ, al principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione, senza possibilita di modificare l'accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo; nella seconda ipotesi, invece, egli non solo puo valutare liberamente i fatti gia accertati, ma puo anche indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata, tenendo conto, peraltro, delle preclusioni e decadenze gia verificatesi; nella terza ipotesi, infine, la potestas judicandi del giudice di rinvio, oltre ad estrinsecarsi nella applicazione del principio di diritto, puo comportare la valutazione ex novo dei fatti gia acquisiti, nonche la valutazione di altri fatti, la cui acquisizione sia consentita in base alle direttive impartite dalla Corte di Cassazione e sempre nel rispetto delle preclusioni e decadenze pregresse. (V 566/79, mass n 396692; (V 1113/77, mass n 384763).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 383 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 384 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)