Sez. 2, Sentenza n. 5385 del 23/10/1984 (Rv. 437095 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE.*
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - CASSAZIONE PER VIZI DI MOTIVAZIONE - CONSEGUENZE.*
Quando la Cassazione di una sentenza sia avvenuta per vizi di motivazione, l'annullamento travolge gli accertamenti e le valutazioni già operati e non importa, ovviamente, entro i limiti segnati dall'art. 394 cod. proc. civ., alcun vincolo per il giudice di rinvio, il quale, se non può astenersi dal prendere in considerazione gli elementi di fatto, dei quali la pronuncia della Cassazione abbia rilevato l'omesso o insufficiente esame, ha, però, il potere-dovere non solo di riesaminare i fatti oggetto di discussione nei precedenti gradi del giudizio, ma anche di indagare su altri fatti, al fine del complessivo apprezzamento di essi, in concorso con quelli già accertati, e in funzione della pronuncia che deve sostituire quella cassata. (V 81/83, mass n 424885; (Conf 1182/80, mass n 404672; (Conf 566/79, mass n 396692; (Conf 5733/78, mass n 395527; (Conf 1676/78, mass n 391082).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 394
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)