Sez. 1, Sentenza n. 5715 del 26/06/1997 (Rv. 505480 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE | Natura di criterio ermeneutico sussidiario - Esclusione - Ritenuta insufficienza di tale criterio da parte del giudice di merito - Adozione di altri criteri interpretativi - Possibilità - Condizioni - Obbligo di esauriente motivazione - Sussistenza Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE
In tema di interpretazione dei contratti, l'art. 1362 cod.civ., pur prescrivendo all'interprete di non limitarsi, nell'attività di ermeneutica negoziale, all'analisi del significato letterale delle parole, non relega tale criterio al rango di strumento interpretativo del tutto sussidiario e secondario, collocandolo, al contrario, nella posizione di mezzo prioritario e fondamentale per la corretta ricostruzione della comune intenzione dei contraenti, con la conseguenza che il giudice, prima di accedere ad altri, diversi parametri di interpretazione, è tenuto a fornire compiuta ed articolata motivazione della ritenuta equivocità ed insufficienza del dato letterale, a meno che tale equivocità non, risulti, "ictu oculi", di assoluta, non contestabile evidenza.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)