Sez. L, Sentenza n. 4569 del 15/07/1980 (Rv. 408407 - 01)
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - EFFETTI - SOSTITUZIONE EX TUNC DEL TITOLARE DEI PREDETTI DIRITTI AL TERZO ACQUIRENTE - ATTUAZIONE - MODALITA.*
CONTRATTI AGRARI - DIRITTO DI PRELAZIONE - ESERCIZIO DEL DIRITTO DI RISCATTO PER VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI PRELAZIONE - EFFETTI - SOSTITUZIONE EX TUNC DEL TITOLARE DEI PREDETTI DIRITTI AL TERZO ACQUIRENTE - ATTUAZIONE - MODALITA.*
L'Esercizio del diritto di riscatto, riconosciuto dall'art 8 della legge 26 maggio 1965 n 590 al coltivatore diretto per l'ipotesi di mancato rispetto del diritto di prelazione allo stesso spettante nel caso di vendita del fondo, ha come effetto non la risoluzione del negozio traslativo a favore del terzo e la contestuale formazione di un titolo di acquisto ex nunc a favore del retraente, ne il nuovo trasferimento del diritto sul bene del terzo acquirente al titolare del diritto di riscatto; ma la sostituzione ex tunc del detto titolare al terzo acquirente nella stessa posizione di questi nel negozio da lui concluso, sostituzione attuata mediante domanda del retraente con sentenza di mero accertamento. (V 2491/78, mass n 391862; (V 4551/77, mass n 388141; (V 839/74, mass n 368729).*
Riferimenti normativi: Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)