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Sez. 6 - , Sentenza n. 2037 del 05/12/2018 Cc. (dep. 16/01/2019) Rv. 275424 - 02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Differente trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente - Rilevanza - Criteri - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-12-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275424-02

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

Ai fini della concedibilità dell'estradizione per l'estero, l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente rispetto a quello applicabile nell'ordinamento interno può costituire una condizione ostativa all'estradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con i principi di legalità e proporzionalità della pena. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza di accoglimento della domanda di estradizione proposta dalla Repubblica popolare cinese, evidenziando come l'ordinamento cinese preveda per il reato di "frode del tesoro pubblico o privato" un trattamento sanzionatorio indeterminato e contrario al principio di proporzionalità, atteso che, con riguardo a non meglio specificate ipotesi "particolarmente gravi" e per i casi in cui il reato abbia ad oggetto una somma di denaro "particolarmente gigante", è fissata la reclusione "di oltre dieci anni o a vita" ed una pena pecuniaria non predeterminata).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 708 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 3, Costituzione art. 25, Legge 24/09/2015 num. 161

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)