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Sez. 6, Sentenza n. 36550 del 01/07/2003 Cc. (dep. 23/09/2003) Rv. 227045 - 01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Rispetto dei diritti fondamentali della persona -Differente trattamento sanzionatorio previsto dallo Stato richiedente - Rilevanza - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227045-01

RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI

In tema di estradizione per l'estero, non osta ad una pronuncia favorevole all'estradizione l'entità della pena prevista dall'ordinamento dello Stato richiedente per il reato per il quale la richiesta è avanzata, poiché il trattamento sanzionatorio è rimesso - ad eccezione della sola previsione della pena di morte - alle diverse ed autonome valutazioni dei due ordinamenti, reciprocamente insindacabili e irrilevanti ai fini dell'estradizione, salvo che vi sia motivo di ritenere che la persona verrà sottoposta ad atti, pene o trattamenti di cui all'art. 698 comma primo cod.proc.pen.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 com. 2 n. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705 com. 2 n. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 698 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 698 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)