Sez. L, Sentenza n. 12721 del 19/12/1998 (Rv. 521812 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI | Riconoscimento dei relativi benefici - Applicazione dell'art. 2070, comma primo, cod. civ. - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa ad una impresa esclusa dai benefici per aver applicato un contratto collettivo del settore dell'artigianato pur essendo risultata appartenente al settore industriale.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - FISCALIZZAZIONE DEGLI ONERI SOCIALI
Il principio secondo cui il primo comma dell'art. 2070 cod. civ. non opera nei riguardi della contrattazione collettiva di diritto comune non assume alcuna influenza nell'ipotesi in cui si controverte in relazione ai benefici della fiscalizzazione degli oneri sociali. In considerazione, infatti, del rilievo pubblicistico di tali benefici e delle finalità che con essi il legislatore ha inteso perseguire, il relativo riconoscimento non può prescindere dall'applicazione da parte dell'impresa ai propri dipendenti dei contratti collettivi nazionali vigenti per il settore di appartenenza dell'impresa.(Nella specie la S.C. - confermando la sentenza impugnata - ha escluso una impresa dal beneficio della fiscalizzazione degli oneri sociali per avere essa applicato ai propri dipendenti un contratto collettivo di diritto comune di un settore - quello calzaturiero artigiano - non corrispondente a quello - dell'industria - al quale si era accertato che essa apparteneva).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2070 com. 1 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2195 com. 1 n. 1, Legge 25/07/1956 num. 860, Legge 05/08/1978 num. 502 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)