Sez. 1, Sentenza n. 8689 del 02/12/2011 Cc. (dep. 06/03/2012) Rv. 252211 - 01
ESECUZIONE - IN GENERE | Condanna alla pena dell'ergastolo - Condannato che aveva richiesto il giudizio abbreviato - Sentenza Corte edu nel caso Scoppola c. Italia - Principi applicabili - Condizioni.
ESECUZIONE - IN GENERE
Il condannato con sentenza passata in giudicato alla pena dell'ergastolo per reati che non comportano l'applicazione della misura aggiuntiva dell'isolamento diurno può ottenere in sede esecutiva la riduzione nella pena temporanea massima, secondo quanto stabilito dalla Corte edu con la sentenza del 17 settembre 2009 nel caso Scoppola contro Italia, se nel corso del giudizio di cognizione abbia chiesto di essere giudicato con il rito abbreviato e soltanto se la richiesta di rito sia stata formulata prima della vigenza della disposizione del D.L. n. 341 del 2000, conv. con legge n. 4 del 2001, che ha stabilito, in riferimento alla novella codicistica del 1999 circa l'ammissibilità del giudizio abbreviato per reati punibili con l'ergastolo, la riduzione della più grave pena dell'ergastolo con isolamento diurno in quella dell'ergastolo.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 670 PENDENTE, Decreto Legge 24/11/2000 num. 341 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)