Sez. 3, Sentenza n. 9233 del 18/04/2007 (Rv. 597529 - 01)
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Levata illegittima - Conseguenze - Lesione all'immagine sociale e professionale del protestato - Configurabilità - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Risarcibilità sia a titolo di responsabilità contrattuale da inadempimento che extracontrattuale - Liquidazione equitativa - Fondamento - Contenuto.
TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO
Nel caso di illegittimo protesto di una cambiale (presentata a un istituto diverso da quello indicato dalla debitrice come banca di appoggio) sussiste il danno da lesione dell'immagine sociale della persona che si vede ingiustamente inserita nel cartello dei cittadini insolventi ed è quindi contraddittorio ed erroneo, dopo aver affermato la responsabilità per il protesto, negare la liquidazione equitativa del danno da lesione dell'immagine sociale e professionale, la quale di per sè costituisce danno reale che deve essere risarcito sia a titolo di responsabilità contrattuale per inadempimento che di responsabilità extracontrattuale, in modo satisfattivo ed equitativo se la peculiare figura del danno lo richiede.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 2 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2056
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)