diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 14977 del 28/06/2006 (Rv. 590803 - 01)

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO | Levata illegittima - Conseguenze - Lesione all'onore e alla reputazione del protestato - Configurabilità - Danno "in re ipsa" - Sussistenza - Mancanza di un "danno commerciale" - Irrilevanza - Fattispecie in tema di protesto di cambiali di favore.
Stato
decisa il 2006-06-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590803-01

TITOLI DI CREDITO - CAMBIALE (O PAGHERÒ) - PROTESTO

Il protesto cambiario, conferendo pubblicità "ipso facto" all'insolvenza del debitore, non è destinato ad assumere rilevanza solo in un'ottica commerciale-imprenditoriale, ma si risolve in una più complessa vicenda, di indubitabile discredito, tanto personale quanto patrimoniale, così che, ove illegittimamente sollevato e privo di una conseguente, efficace rettifica, deve ritenersi idoneo a provocare un danno patrimoniale anche sotto il profilo della lesione dell'onore e della reputazione del protestato come persona, a prescindere dai suoi eventuali interessi commerciali: con la conseguenza che, qualora l'illegittimo protesto venga riconosciuto lesivo di diritti della persona, come quelli sopraindicati, il danno, da ritenersi "in re ipsa", andrà senz'altro risarcito, non incombendo sul danneggiato l'onere di fornire la prova della sua esistenza. (Fattispecie relativa a domanda di risarcimento del "danno all'immagine" conseguente all'avvenuto protesto di cambiali di favore, provocato dal favorito in violazione degli impegni assunti verso il favorente, emittente dei titoli).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 14/12/1933 num. 1669 art. 51, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)