Sez. 3, Sentenza n. 5841 del 05/11/1981 (Rv. 416571 - 01)
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO - DINIEGO DI RINNOVAZIONE - CONDIZIONI.*
LOCAZIONE - RINNOVAZIONE - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - PRIMA SCADENZA DEL CONTRATTO - DINIEGO DI RINNOVAZIONE - CONDIZIONI.*
A seguito della modificazione dell'art. 29, lett. A) e b), della legge 27 luglio 1978 n. 392 - operata dall'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 che ha sostituito al termine "intenzione" quello di "necessità" - la destinazione dell'immobile ad abitazione ovvero a luogo di Esercizio dell'attività professionale, commerciale, industriale od artigianale da parte del locatore, è idonea a sorreggere il diniego di rinnovazione, alla prima scadenza, del contratto di locazione afferente ad immobili adibiti ad uso non abitativo, soltanto ove sia sostenuta dalla "necessità". La quale, ancorché non qualificata con le tradizionali connotazioni di "urgente ed improrogabile", deve porsi come pressante e concreto bisogno dell'interessato al recupero dell'immobile ai fini della indicata destinazione e si presenta ontologicamente diversa dalla "intenzione", cioè dal mero proposito di dare all'immobile quella destinazione.*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. A CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 lett. B CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)