Sez. 3, Sentenza n. 699 del 06/02/1982 (Rv. 418491 - 01)
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - MOTIVI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE.*
LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO NON ABITATIVO - RECESSO DEL LOCATORE - MOTIVI - NECESSITÀ DEL LOCATORE - NOZIONE.*
In tema di recesso dal contratto di locazione di immobile adibito ad uso non abitativo, l'art. 1 bis della legge 31 marzo 1979 n. 93 - modificando gli artt. 73 e 29 della legge 27 luglio 1978 n. 392 per i quali era sufficiente a legittimare il recesso stesso l'intenzione del locatore di destinare l'immobile ad una delle attività indicate all'art. 27 della richiamata legge n. 392 - richiede non la mera manifestazione di un intendimento sulla base di asserite ragioni apprezzabili di vita o di lavoro bensì la sussistenza del requisito della necessità che, pur scevra da elementi di drammaticità e di urgenza, deve essere fondata e dimostrata in base ad una situazione che concretamente la giustifichi. (Conf 5841/81, mass n 416571).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 27 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)