diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 4194 del 17/07/1982 (Rv. 422165 - 01)

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE LOCATO ALL'ESERCIZIO IN PROPRIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - NECESSITÀ - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1982-07-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/422165-01

LOCAZIONE - RECESSO - IN GENERE - LEGGE COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE - DISCIPLINA TRANSITORIA - IMMOBILI ADIBITI AD USO DIVERSO DA QUELLO DI ABITAZIONE - RECESSO DEL LOCATORE - PER NECESSITÀ DI ADIBIRE L'IMMOBILE LOCATO ALL'ESERCIZIO IN PROPRIO DI UN'ATTIVITÀ COMMERCIALE - NECESSITÀ - NOZIONE.*

La necessità del locatore di adibire l'immobile non abitativo allo Esercizio in proprio di un'attività commerciale - in base al combinato disposto degli artt. 29 e 73 della legge 27 luglio 1978 n. 392, come modificato dalla legge 31 marzo 1979 n. 93 - ancorché non più qualificata dalla connotazione di "urgente ed improrogabile", si presenta tuttavia ontologicamente diversa dall'"intenzione" (secondo l'originaria dizione della norma), cioè dal mero proposito di dare all'immobile quella destinazione. Conseguentemente, il giudice del merito è tenuto ad una adeguata indagine diretta a stabilire se il manifestato proposito corrisponda ad una concreta esigenza, riconducibile nel concetto di necessità. (V 5841/81, mass n 416571; (V 3396/82, mass n 421375).*

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 29 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 73 CORTE COST., Legge 31/03/1979 num. 93 art. 1 bis CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)