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Sez. U, Sentenza n. 186 del 10/05/2001 (Rv. 546541 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI | Rapporto di pubblico impiego - Elementi caratterizzanti ai fini della giurisdizione amministrativa - Inserimento in posizione di subordinazione nella struttura pubblica dell'ente - Qualificazione della domanda - "Petitum" sostanziale - Rilevanza - Fattispecie in tema di rapporto svoltosi anteriormente al 30 giugno 1998.
Stato
decisa il 2001-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/546541-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - ENTI PUBBLICI

Con riferimento alla disciplina del rapporto di impiego con la pubblica amministrazione e caratterizzata, anteriormente al 30 giugno 1998 ("ex" art. 45, comma diciassettesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80), dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art. 7 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 (sussistente quando siano presenti i seguenti elementi: a) subordinazione, intesa come inserimento continuativo nell'organizzazione dell'ente pubblico non economico ed assoggettamento ai relativi poteri; b) conseguente non inserimento in un'organizzazione separata, autonoma e gestita con criteri di imprenditorialità; c) assenza di qualificazione legislativa del rapporto come di diritto privato), la giurisdizione del giudice ordinario o di quello amministrativo deve essere in concreto identificata non già in base al criterio cosiddetto della soggettiva prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione compiutane dall'interessato), ma alla stregua del "petitum" sostanziale individuato dagli elementi oggettivi che caratterizzano la sostanza del rapporto giuridico posto a fondamento delle pretese.

Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 17 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 29 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/02/1993 num. 29 art. 68 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)