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Sez. L, Sentenza n. 2641 del 20/04/1985 (Rv. 440437 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINARE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - EFFETTI - ESTENSIONE ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE O IN CUI VI È STATA PRECLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/440437-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - IN GENERE - DISCIPLINARE - DICHIARAZIONE DI PARZIALE INCOSTITUZIONALITÀ DELL'ART. 7 DELLA LEGGE 20 MAGGIO 1970 N. 300 - EFFETTI - ESTENSIONE ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE ESAURITE O IN CUI VI È STATA PRECLUSIONE.*

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge 20 maggio 1970 n. 300 (sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 1982), nella parte in cui tale norma non estende al licenziamento disciplinare le garanzie procedimentali previste per le sanzioni di analoga natura e di minor rilievo, non opera in relazione a situazioni giuridiche ormai esaurite o nelle quali la suddetta questione è preclusa per avere il lavoratore limitato la propria impugnazione del recesso, anche in Sede giudiziale, a ragioni non attinenti alla ritualità della contestazione degli addebiti ed alla garanzia del diritto di difesa. (V 2399/84, mass n 434437; (V 4443/83, mass n 429330).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)