Sez. L, Sentenza n. 4443 del 01/07/1983 (Rv. 429330 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESTENSIONE ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE GIÀ ESAURITE - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DELL'ART. 7 DELLA LEGGE N. 300 DEL 1970 - ESTENSIONE ALLE SITUAZIONI GIURIDICHE GIÀ ESAURITE - ESCLUSIONE.*
La dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970, nella parte in cui non estende al licenziamento disciplinare le garanzie procedimentali previste per sanzioni di analoga natura, non opera in relazione a situazioni giuridiche ormai esaurite, consolidate ed intangibili, quali sono quelle oggetto di accertamento passato in giudicato nel senso della inestensibilità della menzionata norma a tale licenziamento, in difetto di opposta previsione vincolante per le parti del rapporto di lavoro. (V 1480/82, mass n 419299; (V 2984/77, mass n 386535).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 136, Legge 11/03/1953 num. 87 art. 30 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)