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Sez. L, Sentenza n. 5701 del 19/11/1985 (Rv. 442889 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OPERATIVITÀ RISPETTO A SITUAZIONI CONSOLIDATE PER MANCATA TEMPESTIVA DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA MANCATA PREVENTIVA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI EX ART. 7 CIT. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1985-11-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/442889-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - SUBORDINAZIONE - SANZIONI DISCIPLINARI - ESTINZIONE (RECESSO E RISOLUZIONE) DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO - PER GIUSTA CAUSA - SENTENZA N. 204 DEL 1982 DELLA CORTE COSTITUZIONALE - OPERATIVITÀ RISPETTO A SITUAZIONI CONSOLIDATE PER MANCATA TEMPESTIVA DEDUZIONE DELLA VIOLAZIONE DELL'ART. 7 DELLO STATUTO DEI LAVORATORI - ESCLUSIONE - DEDUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE DELLA MANCATA PREVENTIVA CONTESTAZIONE DEGLI ADDEBITI EX ART. 7 CIT. - INAMMISSIBILITÀ.*

La sentenza n. 204 del 1982 della Corte costituzionale - che ha dichiarato l'incostituzionalità dell'art. 7, primo, secondo e terzo comma, statuto dei lavoratori nella parte in cui esclude che tale disciplina si applichi anche ai licenziamenti disciplinari - non può operare di fronte a situazioni divenute ormai consolidate per la mancata tempestiva deduzione da parte del lavoratore licenziato della violazione di detta normativa; né può trovare applicazione il principio della rilevabilità d'ufficio della nullità (art. 1421 cod. civ.) giacché questo va coordinato con quelli della domanda e delle disponibilità delle prove e postula pertanto che dagli Atti risultino i presupposti della nullità medesima, non potendo il giudice procedere di sua iniziativa allo accertamento degli elementi di fatto per stabilire se la nullità sussista o meno. Consegue che nel giudizio di Cassazione è precluso al lavoratore licenziato di dolersi della mancata preventiva contestazione degli addebiti ex art. 7, secondo comma, citata ove una tale questione non sia stata dedotta nei precedenti gradi di giudizio. (V 2641/85, mass n 440437; (V 2399/84, mass n 434437; (V 4443/83, mass n 429330).*

Riferimenti normativi: Legge 20/05/1970 num. 300 art. 7 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)