Sez. 1, Sentenza n. 8377 del 16/11/1987 (Rv. 455935 - 01)
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NOZIONE.*
ADOZIONE - ADOZIONE SPECIALE - ADOTTANDI - STATO DI ADOTTABILITÀ - SITUAZIONE DI ABBANDONO - IN GENERE - NOZIONE.*
La dichiarazione d'adottabilità del minore, la quale integra un sacrificio della sua esigenza primaria di crescere nell'ambito della propria famiglia, giustificabile solo in presenza di uno stato di abbandono morale e materiale (artt. 1 ed 8 della legge 4 maggio 1983 n. 184), non può discendere dal mero riscontro dell'inadeguatezza dell'apporto affettivo e materiale dei genitori, e, quindi, della preferibilità, per un sano sviluppo psichico e fisico della persona, di una vita presso terzi, occorrendo invece che la vita offerta dalla famiglia di origine superi la soglia di un'assistenza incompleta e si traduca nella Mancanza di assistenza, cioè nel suddetto stato d'abbandono, sì da evidenziare l'inevitabilità dell'indicato sacrificio, al fine di evitare al minore medesimo un più consistente pregiudizio. (V 5888/86).*
Riferimenti normativi: Legge 04/05/1983 num. 184 art. 1, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 8 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)