Sez. L, Sentenza n. 5148 del 09/11/1978 (Rv. 394898 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - COINCIDENZA CON IL SETTIMO GIORNO, DOPO SEI DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - PERIODO DI RIPOSO - RIPOSO SETTIMANALE - COINCIDENZA CON IL SETTIMO GIORNO, DOPO SEI DI LAVORO - CONSEGUENZE.*
Il riposo settimanale deve, in ogni settimana, cadere al settimo giorno (pur se non coincidente con la domenica), sicche, ove cio non si verifichi, non si possono recuperare i riposi settimanali non fruiti dopo sei giorni di lavoro cumulandone due consecutivi a conclusione di ogni ciclo di sette settimane. (V 1268/76, mass n 379954; (V 1888/75, mass n 375562; (V 1162/69, mass n 339738; (Conf 102/76).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 36, Cod. Civ. art. 2109 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 1 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 3 CORTE COST., Legge 22/02/1934 num. 370 art. 5 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)