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Sez. 3, Sentenza n. 9762 del 18/11/1994 (Rv. 488700 - 01)

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE | Forma scritta - Deliberazioni del consiglio o della giunta municipale - Insufficienza - Volontà negoziale espressa dal sindaco - Necessità.
Stato
decisa il 1994-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488700-01

COMUNE - CONTRATTI - FORMAZIONE - STIPULAZIONE

Per il perfezionamento dei contratti stipulati dall'amministrazione comunale è necessaria l'estrinsecazione documentale della volontà negoziale del sindaco, quale organo rappresentativo abilitato a stipulare in nome e per conto dell'ente territoriale, mentre restano in proposito insufficienti le deliberazioni del consiglio o della giunta municipale, atti meramente interni di natura preparatoria. Ne consegue che il contratto deve considerarsi non concluso ove la volontà di addivenire ad un accordo con altri non sia, nei confronti di questi, esternato, nel nome e per conto dell'ente pubblico, dall'organo autorizzato a rappresentarlo. (Nella specie, la S.C., enunciando il principio di cui alla massima, ha escluso che la lettera del legale di un'azienda esercente pubblici servizi di trasporto, diretta al legale di un'amministrazione comunale, e la deliberazione comunale, nelle quali erano specificati i termini per una composizione stragiudiziale della controversia insorta tra i due enti, avessero valore transattivo tra le parti).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 17, Regio Decr. 03/03/1934 num. 383 art. 87 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)