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Sez. U, Sentenza n. 5328 del 17/11/1978 (Rv. 395096 - 01)

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - OBBLIGHI DELLA PA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO E L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL PRIVATO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - GIUDIZIO SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DELLA PA E SUL RICONOSCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PRIVATO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*
Stato
decisa il 1978-11-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/395096-01

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - CONTRATTI - PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE - RESPONSABILITA PRECONTRATTUALE - OBBLIGHI DELLA PA IN PENDENZA DEL PROCEDIMENTO PER IL CONTROLLO E L'APPROVAZIONE DEL CONTRATTO STIPULATO CON IL PRIVATO - INOSSERVANZA - CONSEGUENZE - GIUDIZIO SULL'ACCERTAMENTO DELLA RESPONSABILITA DELLA PA E SUL RICONOSCIMENTO DEL DANNO SUBITO DAL PRIVATO - GIURISDIZIONE DELL'AGO.*

La pubblica amministrazione, in pendenza del procedimento per il controllo e l'approvazione del contratto stipulato con il privato, e, quindi, in attesa del verificarsi della condicio iuris cui e subordinata l'obbligatorieta del contratto stesso nei suoi confronti, deve, in osservanza dell'Obbligo generale di comportamento conforme a correttezza e buona fede, tenere informato l'altro contraente delle vicende attinenti al procedimento di controllo, sicche questi, a prescindere dagli strumenti di tutela spettantigli a seguito dell'eventuale esito negativo del controllo (recesso e rimborso delle spese sostenute), possa essere posto in grado di evitare i pregiudizi connessi agli sviluppi ed ai tempi dell'indicato procedimento (nella specie, trattandosi di contratto di fornitura di piantine per rimboschimento, soggette a deterioramento se mantenute nei vasi all'uopo predisposti). L'inosservanza di detto Obbligo implica una responsabilita precontrattuale della amministrazione, in applicazione analogica dei principi fissati dall'art 1338 cod civ, e la relativa indagine, al fine del riconoscimento al privato del danno che ne sia conseguenza, appartiene alla Competenza giurisdizionale del giudice ordinario, in quanto non si traduce in alcun Sindacato sui poteri discrezionali dell'amministrazione medesima in materia di controllo ed approvazione del contratto. (V 3008/68, mass n 335853).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1337, Cod. Civ. art. 1338, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)