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Sez. L, Sentenza n. 2301 del 04/03/1987 (Rv. 451507 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CON IL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI IMPIEGATO DI CONCETTO RIVENDICATA DA UN DIPENDENTE DELL'ENEL.*
Stato
decisa il 1987-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451507-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CATEGORIE E QUALIFICHE DEI PRESTATORI DI LAVORO - MANSIONI - SVOLTE EFFETTIVAMENTE - QUALIFICHE - DIRITTO ALLA QUALIFICA - ACCERTAMENTO - CRITERI - SVOLGIMENTO DELLE MANSIONI CON IL LIVELLO DI RESPONSABILITÀ E DI AUTONOMIA PROPRIO DELLA QUALIFICA RIVENDICATA - RILEVANZA - FATTISPECIE RELATIVA ALLA QUALIFICA DI IMPIEGATO DI CONCETTO RIVENDICATA DA UN DIPENDENTE DELL'ENEL.*

Qualora il lavoratore assuma, ai sensi ed agli effetti dell'art. 2103 cod. civ. di avere svolto mansioni corrispondenti ad una qualifica superiore a quella riconosciutagli, nell'indagine sul fondamento della domanda occorre tener presente che la graduazione delle qualifiche implica anche un differente tipo di collaborazione con il datore di lavoro, sicché devesi non soltanto far riferimento al complesso delle operazioni materiali in cui si siano concretizzate le prestazioni del lavoratore medesimo, ma pure accertare se tali operazioni siano state compiute con il livello di responsabilità e di autonomia proprio della qualifica rivendicata. (nella specie la cosiddetta ha annullato la decisione del merito che aveva inquadrato il dipendente dell'ENEL addetto alla verifica tecnica, alla taratura e sostituzione dei contatori installati presso gli utenti, nonché alla redazione dei verbali di accertamento di fraudolente sottrazioni di energia elettrica, fra gli impiegati di concetto della cat. B1 prevista dall'art. 15 del cod. civ. n. Legge 21 aprile 1970, anziché fra gli impiegati d'ordine della cat. B2 prevista dalla stessa disposizione contrattuale, solo in considerazione del fatto che dette mansioni richiedono il possesso di una specifica Competenza tecnica specializzata ed un certo impegno intellettivo). (V 909/84, mass n 433104; (V 5891/83, mass n 430736; (V 1144/83, mass n 425922).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Contr. Coll. 21/04/1970 num. 15

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)