Sez. 2, Sentenza n. 12506 del 29/05/2007 (Rv. 597376 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE | Atto di riassunzione del processo - Requisiti - Validità - Presupposti.
PROCEDIMENTO CIVILE - RIASSUNZIONE, IN GENERE
Il ricorso per riassunzione del processo, interrotto per morte di una delle parti (in relazione alla previsione di cui all'art. 303 cod. proc. civ.), è valido qualora esso contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende far proseguire, senza la necessità che siano riprodotti nel ricorso tutti gli estremi della domanda proposta.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 297 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 303 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)