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Sez. 1, Sentenza n. 28989 del 10/12/2008 (Rv. 606060 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE | Fusione di società - Estinzione della società incorporata - Successione a titolo universale della società incorporante - Conseguenze - Riassunzione - Norme applicabili.
Stato
decisa il 2008-12-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606060-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SUCCESSIONE NEL PROCESSO - A TITOLO UNIVERSALE

In tema di fusione di una società per incorporazione, l'estinzione che ne deriva ai sensi dell'art. 2504-bis cod. civ. (nel testo "ratione temporis" vigente) è equiparata alla morte della persona fisica, ai fini della successione nel processo, senza che tuttavia trovino applicazione anche tutte le correlative norme dettate per l'interruzione del processo; avvenuta la dichiarazione di estinzione, non è dunque necessario che il ricorso in riassunzione contenga, ex art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., gli estremi della domanda (comunque non richiesti a pena di nullità), trattandosi di onere ulteriore, imposto da norma eccezionale non suscettibile di interpretazione analogica, rispetto alla regola generale sugli elementi del ricorso e di cui all'art. 125 disp. att. cod. proc. civ., che ritiene sufficiente il richiamo all'atto introduttivo del giudizio, nella specie effettuato riproducendo le conclusioni dell'originaria citazione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 164 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 303 com. 2 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 305 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 125, Cod. Civ. art. 2504 bis

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)